La condizione della donna sul lavoro: l’uguaglianza che non c’è
Nonostante gli articoli citati in seguito, in Italia la parità tra uomo e donna, soprattutto in ambito lavorativo è ancora una realtà lontana, causata dalla radicata cultura maschilista.
Queste differenze possiamo notarle in vari fattori: nella retribuzione, nel tasso di attività femminile minore e nella percentuale di donne laureate che non trovano lavoro.
Ad oggi le retribuzioni salariali date alle donne sono inferiori del 20% rispetto agli uomini.
Un altro dato importante è la percentuale di attività femminile che si riduce al 47,2%, nonostante ci siano molte donne laureate.
Le donne sono inoltre tenute a scegliere forzatamente tra maternità e carriera, indice di un radicato stereotipo dei ruoli che vede ancora oggi la donna come casalinga.
Articoli che citano la condizione della donna nel lavoro:
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
Art. 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 51
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.