giovedì 27 maggio 2021

Giulia Barboni, Francesca Pedretti e Ginevra Gamberini, 3A 2020-21: Donne e lavoro

art. 3 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.


art. 37 

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.


art. 48 

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività.


art. 51 

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.


Tutti questi principi affermati negli articoli della Costituzione della Repubblica Italiana sono riconosciuti anche dalle Nazioni Unite (1945).

Tuttavia, anche se per iscritto le donne ora sono dichiarate pari agli uomini, nella vita comune sono oggetto di discriminazioni, soprattutto in ambito lavorativo e pubblico. Infatti si può dire che l’unico ostacolo alla parità di sessi è la cultura, che influisce nei rapporti tra i sessi tanto che non si capisce come sia possibile progredire, e non tornare indietro. 


Legge Ordinaria n. 741 del 22/05/1956 

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numero 100, 101 e 102 adottate a Ginevra dalla 34a e dalla 35a Sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Legge 10 aprile 1991, n. 125 Azioni positive per la realizzazione della parità' uomo-donna nel lavoro.

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio

che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica


Fino al 1943 le retribuzioni femminili erano inferiori, in media, del 60% rispetto a quelle maschili. Nel 1989 il Parlamento Europeo adottò la Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, con la quale venne ribadita la necessità di combattere ogni forma di discriminazione basata sul sesso. Oggi, la retribuzione netta mensile delle donne, a parità di mansioni, continua ad essere inferiore di circa il 20% rispetto a quella degli uomini.

Invece, se ci riferiamo  all’occupazione, nel 1976 il tasso di attività femminile era del 31%, nel 1996 del 45,9% e nel 2015 del 47,2%.

Oltre a ciò, uno degli obiettivi principali del nostro sistema dovrebbe essere, a questo punto, la liberazione della donna dalla scelta tra maternità e carriera professionale, dato che, tra le madri lavoratrici, il 30% interrompe il lavoro per motivi familiari contro il 3% dei padri che fa altrettanto.


Tra i laureati del 2013 la componente femminile è nettamente più elevata, rappresentando il 60% dei laureati, come la percentuale delle donne che si laureano in corso; anche  il voto medio di laurea è più elevato.

Le differenze di genere influenzano però in modo significativo le dinamiche occupazionali: trova lavoro solo il 42% delle laureate contro il 58% dei colleghi maschi. 

Per giunta, le donne impiegano circa 20 ore in più degli uomini, a settimana, nei lavori domestici. Questo mostra che il nostro contesto sociale è ancora oggi fortemente condizionato da ruoli stereotipati: occorre quindi eliminare il patriarcato tramite una visione riformatrice della condizione della donna. 


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