giovedì 27 maggio 2021

Asia Monteleone, Benedetta Monteleone, Martina Mortelliti, 3A 2020-21: LA CONDIZIONE DELLA DONNA SUL LAVORO

 1. La realizzazione di una piena parità di diritti tra uomini e donne nel nostro paese è ancora lontana 

2. Nonostante l'esistenza di articoli della Costituzione che garantiscono i diritti delle donne, queste hanno continuato (e continuano) ad essere oggetto di gravi discriminazioni, per cui il legislatore è dovuto intervenire più e più volte affinché questi principi trovassero effettiva realizzazione nei rapporti sociali, in particolare in ambito lavorativo e di partecipazione pubblica.

 

 3. L'ostacolo principale alla piena e concreta attuazione del principio di parità tra uomini e donne ha natura prettamente culturale e affonda le proprie radici in una concezione che risale ad epoche antichissime. 

4. La vexata quaestio della parità di retribuzione tra uomini e donne fornisce un chiaro esempio di questa resistenza. 

 

5. Nel 1943 le retribuzioni femminili erano inferiori, in media, del 60% rispetto a quelle maschili.

6. Nel 1956 la legge 741 intervenne sulla parità di remunerazione.

 

 7.La Comunità Europea, iniziò, dal 1975, ad emanare una serie di direttive aventi ad oggetto la parità di retribuzione e di trattamento tra lavoratori e lavoratrici  

8. La l. 125/1991 dispose la promozione di azioni positive a favore delle donne per la realizzazione di pari opportunità riguardo all'accesso, alla carriera e alle retribuzioni in campo lavorativo.

 

9.  Nel 1989 il Parlamento Europeo adottò la Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, con la quale venne ribadita la necessità di combattere ogni forma di discriminazione basata sul sesso.

10. Il Trattato di Nizza (art. 20)  rafforza il divieto di discriminazione per sesso ed età nei luoghi di lavoro.

 

11. Oggi, la retribuzione netta mensile delle donne, a parità di mansioni, continua ad essere inferiore di circa il 20% rispetto a quella degli uomini.

 

12. Occorre compiere ogni sforzo necessario per garantire il massimo livello di partecipazione delle donne al mondo del lavoro.

 

13. Occorre ottenere la liberazione della donna dalla scelta (quasi forzata) tra maternità e carriera professionale.
Oggi, infatti, tra le madri lavoratrici il 30% interrompe il lavoro per motivi familiari contro il 3% dei padri.

 

14. Inoltre, le donne sono più sottoutilizzate rispetto agli uomini, soprattutto se laureate. Infatti, le differenze di genere influenzano in modo significativo le dinamiche occupazionali: trova lavoro il 42% delle laureate, contro il 58% dei colleghi maschi.

 

15. Ogni donna in Italia dedica il 19,2% della propria giornata ai lavori domestici. 


ARTICOLO 37 ( Costituzione italiana) 

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

ARTICOLI DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’ UNIONE EUROPEA

 

ARTICOLO 20

il diritto alla parità di opportunità e di eguale trattamento nell’accesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e di lavoro (ivi compresa la retribuzione), nella tutela in caso di licenziamento e reinserimento professionale, nell’orientamento, nella formazione professionale nonché nelle progressioni di carriera, comprese le promozioni.

 

ARTICOLO 21

È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

 

ARTICOLO 23

 

La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

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