La condizione della donna sul lavoro:
l’uguaglianza che non c’è
La realizzazione di una piena parità di diritti tra uomini e donne nel nostro paese è ancora oggi lontana, nonostante la copiosissima produzione normativa che ha tentato, nell’ultimo secolo, di promuovere il processo di emancipazione della donna.
Costituzione italiana (1348):
Art. 3 - “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.” -> esprime chiaramente la parità di condizione della donna in generale.
Art. 37- “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità della retribuzione.” -> PARITÀ NEL CAMPO LAVORATIVO
Art. 48 - “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.” -> PARITA' NEI DIRITTI POLITICI
Art. 51 -”Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.” -> PARITA' DI ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI
Diritti poi ribaditi:
- nello Statuto delle Nazioni Unite (1945),
- nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948)
- e nella Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979).
Le donne sono però oggetto di continue discriminazioni → perciò il legislatore deve intervenire per realizzare i principi nei rapporti sociali, in ambito lavorativo e di partecipazione pubblica.
Motivo di questa difficoltà: secoli di patriarcato e cultura maschilista.
La vexata quaestio della parità di retribuzione tra uomini e donne fornisce un esempio di resistenza dei costumi rispetto alle leggi: fino al 1934 le retribuzioni femminili erano inferiori, in media, del 60% rispetto a quelle degli uomini. Tuttavia, a partire dal 1957, venne garantita la parità di remunerazione→ principio affermato nel Trattato di Roma (art.119).
Sulla base di questo principio, vennero inoltre emanate, a cominciare dal 1975, una serie di direttive da parte della Comunità Europea.
La legge 125/1991 dispose la promozione di azioni positive a favore delle donne, per la realizzazione di pari opportunità riguardo all’accesso, alla carriera e alle retribuzioni in campo lavorativo.
Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dal Parlamento nel 1989→ combattere le discriminazioni basate sul sesso.
Trattato di Nizza e Direttiva 2000/43/CE→ interventi per rafforzare il divieto di discriminazioni nei luoghi di lavoro.
Oggi, però, la retribuzione mensile delle donne continua ad essere inferiore di circa il 20% rispetto a quella degli uomini.
Lo stesso discorso vale anche per il tasso di occupazione delle donne, che rimane nettamente inferiore rispetto a quello degli uomini.
Bisogna compiere ogni sforzo necessario per garantire il massimo livello di partecipazione delle donne nel mondo del lavoro → presupposto necessario per lo sviluppo del sistema produttivo.
Obiettivi principali del nostro sistema → la liberazione della donna dalla scelta tra maternità e carriera professionale.
Dati raccolti dal CNEL → tra le madri lavoratrici il 30% interrompe il lavoro per motivi familiari → invece 3% i padri.
Dal 1973 in poi le dimissioni in bianco coincidono con la quasi totalità delle interruzioni a seguito della nascita di un figlio.
Le donne sono più sottoutilizzate degli uomini, soprattutto se laureate (40% contro 31%).
Dati del XVI Rapporto sul Profilo dei laureati italiani → emerge che tra i laureati del 2013, la componente femminile è nettamente più elevata → 60% dei laureati è donna.
45% contro il 40% degli uomini → quota delle donne che si laureano in corso.
Voto medio di laurea → 103,3 su 110 per le donne e 101,0 per gli uomini.
Ad un anno dalla laurea magistrale → trova lavoro il 42% delle laureate contro il 58% dei colleghi maschi.
A 5 anni dalla laurea → queste differenze si confermano: lavorano 78 donne su cento e 85 uomini su cento.
Dati dell’ISTAT: In Italia ogni donna dedica 19,2% della propria giornata ai lavori domestici ≠ gli uomini solo 7,4%.
Il nostro contesto sociale è condizionato da ruoli stereotipati,
ed è dunque necessario lavorare ancora per eliminare la società patriarcale, cercando di educarci a riconoscere anche le più piccole discriminazioni che le donne devono vivere quotidianamente → il fine è di acquisire una visione riformatrice della condizione della donna
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